QUOTA ASSOCIATIVA: ecco le nuove disposizioni regolamentari

L’Assemblea Nazionale del 19 ottobre 2019 ha approvato la nuova norma regolamentare che disciplina il termine per il versamento della quota associativa.

Si è così inteso formulare una disposizione che non lasciasse adito ai numerosi dubbi che in questi anni sono sorti in ordine ai tempi in cui effettuare il versamento della quota associativa e alle conseguenze del mancato tempestivo versamento della quota associativa annua.

La nuova disposizione è la seguente, applicabile già a partire dal versamento della quota associativa relativa all’anno 2020.

  1. A partire dal 1° novembre e fino al 31 dicembre di ogni anno i soci che intendono confermare la loro iscrizione alla Associazione sono tenuti al versamento della quota associativa riferita all’anno successivo, nell’importo deliberato dalla Assemblea Nazionale. Solo ed esclusivamente per il pagamento della quota associativa relativa all’anno 2020 il versamento potrà essere effettuato dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020.
  2. Il socio impedito, perché ammalato o per età avanzata, e il socio appartenente a gruppo costituito in città diversa da quella nella quale vi è la sede della Sottosezione di riferimento, potrà versare la quota associativa nello stesso periodo di cui al superiore punto 1 mediante un socio all’uopo delegato, o mediante bonifico bancario o versamento di conto corrente postale in favore della Sottosezione o Sezione di appartenenza.
  3. Il mancato versamento della quota associativa nei termini indicati al superiore punto 1 deve essere inteso quale mancata conferma della iscrizione alla Associazione, e comporta la perdita automatica della qualifica di socio.
  4. Il versamento della quota eventualmente effettuato successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati dovrà essere inteso quale nuova ed autonoma domanda di iscrizione quale socio della Associazione e dovrà essere accompagnata dalla sottoscrizione dell’apposito modulo.
  5. La superiore norma entra in vigore il 31 ottobre 2019 e dalla sua entrata in vigore ogni disposizione del regolamento della Associazione in contrasto con le previsioni sopra riportate dovrà ritenersi abrogata.

Il versamento della quota associativa, come avviene in tutte le associazioni, è significativo della volontà di voler continuare ad aderire alla Associazione; il mancato versamento di detta quota nei termini, di conseguenza, non può che essere inteso quale volontà di non confermare detta iscrizione, con la conseguente perdita della qualifica di socio.

Nel caso in cui, successivamente alla data del termine ultimo di versamento, colui che ha perso la qualifica di socio per non aver versato nei termini di cui al punto 1 la quota associativa vuole nuovamente iscriversi alla Associazione, potrà versare la quota associativa e sottoscrivere la nuova domanda a socio, ricominciando il cammino per diventare –se lo vorrà- socio effettivo, senza preclusione alcuna.

Il periodo di due mesi (dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno)  è stato ritenuto invero adeguato per effettuare il  versamento; al fine di favorire i soci impediti  per malattia, età avanzata o perché appartenenti a gruppi che sono costituiti in città diverse da quella in cui vi è la sede della Sottosezione, si è ammessa la possibilità (non prevista in precedenza) di effettuare il versamento della quota  mediante un socio appositamente delegato, un versamento in c/c  postale o un  bonifico bancario.

Attesa la novità della norma, solo per il versamento della quota associativa 2020, il periodo in cui sarà possibile effettuare il versamento è stato prolungato fino al 31 gennaio 2020.

 

Pubblicato il 30 Ottobre 2019